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Che cos’è l’ATO?
Cos'è il Servizio idrico integrato (Sii)?
Cos'è il piano d'Ambito?
Che cos’è la Conviri?
Che cos’è l’Autorità d’Ambito (AATO)?
Quali sono i compiti dell’Autorità d’Ambito?
Quali sono i Gestori dell’ATO?
Le tariffe
 
Che cos’è l’ATO?
di mp, 17/04/2010
Ato è l’acronimo di Ambito Territoriale Ottimale. Rappresenta l’area territoriale all’interno del quale, in base all’Art. 8 della legge 36/1994, viene organizzato il Servizio Idrico Integrato [1]. La Regione Lombardia, prima con la L.R. 21/1998 ed in seguito con le leggi regionali 26/2003 e 18/2006, ha individuato 12 Ambiti Territoriali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e 1 alla Città di Milano. Perciò l’ATO della Provincia di Milano non annovera tra i suoi comuni il capoluogo della provincia in quanto Ambito a se.
Pertanto l’ATO è l’insieme dei comuni (appartenenti ad una provincia) che operano in virtù di una forma di cooperazione che può essere o il consorzio di enti o la convenzione di cooperazione come accade per l’ATO Provincia di Milano.
 
Cos'è il Servizio idrico integrato (Sii)?
di ATO, Inserito il16/04/2010
La legge 36/1994, cosiddetta “Legge Galli”, prevede il superamento della frammentazione sul territorio della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzione, depurazione), perseguendone l’accorpamento in un unico schema coordinato di servizi, indicato appunto come “servizio idrico integrato”. Perciò il SII è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
 
Cos'è il piano d'Ambito?
di ATO, Inserito il15/04/2010
L’Art. 11, comma 3, la Legge Galli (legge 36/1994), prevede che i Comuni e le Province, cui compete l’organizzazione del servizio idrico integrato, operino:
“… la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo…”.
L’insieme di tutte queste attività viene sintetizzato nel termine “Piano d’Ambito”, che non compare nella legge, ma viene ufficialmente introdotto dal Comitato per la Vigilanza per l’Uso delle Risorse Idriche nella propria circolare n.929/1998.
Il Piano d’Ambito costituisce uno strumento di programmazione e di definizione degli interventi, sia dal punto di vista economico sia da quello delle priorità. Nel Piano, oltre a rassegnare le infrastrutture presenti scaturite dalla ricognizione, stabilisce la tariffa annua in base al piano tariffario e in funzione degli investimenti previsti su tutto il territorio.
 
Che cos’è la Conviri?
di mp, 14/04/2010
La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Conviri) è stata istituita dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, che all'art. 9 bis comma 6 spiega:

"Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso".

Per informazioni: www.conviri.it
 
Che cos’è l’Autorità d’Ambito (AATO)?
di mp, 13/04/2010
Il termine “Autorità d’Ambito” non compare nella legge 36/1994. E’ entrato in uso a seguito delle leggi regionali di recepimento della L. Galli. Così, ad esempio, la Regione Lombardia stabilì con la L.R. 26/2003 che in ciascun ATO [4] si costituisca una Autorità d’Ambito, nelle forme previste dall’Art. 30 e dall’Art. 31 del D.lgs.267/2000; inoltre che ciascuna Autorità d’Ambito definisca, sulla base dello schema tipo regionale, la Convenzione tra gli Enti Locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione del servizio idrico integrato.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, sono state introdotte le seguenti nuove disposizioni:
• nella Parte terza, Sezione III, è disciplinato il “Servizio Idrico Integrato”, in cui vengono ripresi ed ampliati gli obiettivi che erano stati posti della legge 36/1994, che nel contempo viene abrogata;
• è stata confermata la competenza delle Regioni per quanto attiene alle delimitazioni degli ATO nonché a disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
• è riservava alle Regioni la facoltà di scegliere la forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO tra la forma del Consorzio e quella della Convenzione,
• l’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essa spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.
 
Quali sono i compiti dell’Autorità d’Ambito?
di mp, 12/04/2010

All’Autorità d’Ambito compete, principalmente, l’organizzazione del SII [1] “in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all’ATO [4]”.
Tra gli altri i compiti si ricordano:
• definire il modello organizzativo e individure le forme di gestione del SII,
• affidarne la gestione degli impianti ad un soggetto Gestore nonché affidare l’erogazione del servizio idrico ad un soggetto Erogatore i quali, in base alla L.R. 18/2006, sono società distinte ed individuate nel rispetto della normativa vigente;
• assicurare il rispetto dei contratti ovvero delle Convenzioni di Gestione.
• approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l’organizzazione del servizio;
• determina le tariffe del servizio e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari;
• il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale nonché il raggiungimento dell’unitarietà della tariffa d’ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito (Art. 13, comma 3 della L. 36/94);
• rimuovere i fattori che potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all’utenza;
• garantire livelli omogenei e standard di qualità e di consumo nonché la tutela dei cittadini meno abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
• la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti finalizzato all’estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.
 
Quali sono i Gestori dell’ATO?
di mp, 11/04/2010
Va innanzitutto precisato che in base alla legge di riferimento della Regione Lombardia (L.R. 18/2006), va distinta e disgiunta l’erogazione del servizio dalla conduzione delle infrastrutture. Ciò significa che il soggetto che eroga il servizio, indicato come società Erogatrice, non può coincidere con la società che amministra il bene patrimoniale che è denominato società Patrimoniale o società di Gestione. Entrambe le società devono essere formate con soci esclusivamente pubblici; le società di Gestione potranno avere, dopo apposita gara, anche un socio privato minoritario.
Nel 2003 sono state individuate tre distinte società di Erogazione; successivamente, anche per effetto della definitiva costituzione della Provincia di Monza e Brianza, le società di Erogazione si sono aggregate e costituite nelle seguenti: una per la predetta Provincia ed è denominata Brianzacque Srl; l’altra per la rimanente parte della Provincia di Milano ed è denominata Amiacque Srl.
Per effetto della predetta legge regionale, le società di Gestione sono tutte quelle che per effetto del conferimento del patrimonio da parte dei soggetti pubblici, inglobano per ciascuno dei tre servizi (acquedotti, fognature, depurazione) un bacino d’utenza almeno pari a 240.000 A.E.. Le società che attualmente hanno il predetto requisito e che nel contempo hanno scorporato il ramo d’azienda destinato all’erogazione sono attualmente cinque.
L’Erogatore è quindi il soggetto a cui l'Autorità d'Ambito ha affidato il servizio per la fornitura d'acqua, la raccolta degli scarichi fognari e la loro depurazione; il servizio è ripagato dalla tariffa [8] riscossa dall'utenza. Una quota di tariffa andrà versata al Gestore per consentire l’ammodernamento e completamento delle infrastrutture.
Per ulteriore precisazione occorre ricordare che tanto l’Erogatore quanto i Gestori dovranno operare secondo apposito Contratto e relativo Disciplinare al momento in fase di elaborazione. Per effetto dell’affidamento e non solo, non è consentito ad altri soggetti di svolgere le attività che competono alle predette società; pertanto anche la gestione in economia tipica dell’Ente locale, non è per legge più ammessa.

 
Le tariffe
di mp, 10/04/2010
La tariffa per il servizio idrico integrato è calcolata sulla base di un valore, chiamato "tariffa reale media", determinato nel Piano d'Ambito per ciascun anno di gestione in funzione del piano finanziario. Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996 stabilisce che la "tariffa reale media" venga calcolata, con metodo molto rigoroso, partendo da parametri economici basati sugli investimenti previsti nel Piano d'Ambito e deve essere inferiore a un valore massimo di calcolo. Per legge la tariffa deve coprire integralmente tutti gli investimenti previsti nell'Ambito
 
   
ATO - Ambito Territoriale Ottimale del Ciclo Idrico Integrato- Uffici: Viale Piceno, 60 - 20129 MILANO   CREDITS